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18/10/06
Con decreto del 13 luglio 2006 la Sezione della Persona e della Famiglia della Corte di Appello di Roma ha sancito che il matrimonio contratto in uno stato appartenente alla UE tra due uomini italiani non possa essere trascritto nei registri dello Stato Civile dello Stato Italiano in quanto privo di uno dei requisiti essenziali che il nostro ordinamento prevede, la differenza di sesso tra i coniugi. Ognuno è - e deve - ritenersi assolutamente libero di vivere la propria vita come meglio crede; ma la legge è un’altra cosa e va sempre rispettata, che la si condivida o meno. E la legge non può e non deve essere forzata. Come è chiaramente delineato nella parte motiva del provvedimento del decreto dei Giudici Capitolini, la diversità di sesso è un requisito indispensabile per l’esistenza del vincolo matrimoniale, così come inteso nel nostro ordinamento. Tale requisito, assieme ad altri ritenuti indispensabili (il “consenso delle parti” e la “celebrazione” del matrimonio stesso), è indirettamente ricavabile dal tenore degli artt. 107 e segg. - 143 e segg. cod. civ. E’ peraltro vero, affermano i Giudici, che “il riferimento contenuto nell’art. 29 della Cost. alla <famiglia come società naturale fondata sul matrimonio> consolida il convincimento fin qui espresso in merito alla impossibilità di dare […] ingresso al riconoscimento dell’unione di tipo familiare tra persone dello stesso sesso.” In sintesi, secondo la Corte di Appello di Roma la questione è argomento di discussione per il legislatore e non per i giudici, posto che “le connotazioni essenziali” dell’istituto matrimoniale sono “saldamente ancorate al diritto positivo e alla concezione sociale di cui questo costituisce tuttora univoca espressione”. Credo evidente che la questione da affrontare non sia, tanto, quella della legittimità della richiesta portata avanti la Corte Romana, ma quella - sicuramente più ampia e pregnante - della tutela (e difesa) di tutte le unioni giuridico / affettive non regolate dal matrimonio e non regolamentate nel matrimonio. Sia di quelle composte da soggetti dello stesso sesso; anche e soprattutto di quelle composte da soggetti di sesso diverso. Premetto che credo fermamente nella validità e sacralità, anche giuridica, del matrimonio, così come inteso dalla Chiesa e dal nostro ordinamento. Ma è anche vero che l’appartenenza alla Comunità Europea dovrebbe portare ad una uniformità di diritti e di doveri da parte degli ordinamenti che, di quella stessa Comunità, fanno parte. Mi pare che ordinamenti di Stati diversi, regolino analoghe questioni in materia difforme; e non parlo solamente delle unioni tra soggetti di ugual sesso, ma anche e soprattutto della regolamentazione intrapersonale delle unioni extra matrimoniali. Il punto focale di tutta la vicenda, pertanto, è il sapere e conoscere se e quando il legislatore deciderà di affrontare in modo compiuto ed esauriente le problematiche connesse a tutte le istanze “provenienti dalla società, all’interno della quale è già da tempo presente il dibattito sull’argomento” (Corte Appello Roma) e - magari - non soltanto a quelle provenienti da un gruppo di cittadini o da un gruppo di pressione pubblica o mediatica. Come dice giustamente la Corte Capitolina, non si può pretendree che siano sempre e solo gli operatori del diritto, Avvocati o Magistrati che siano, a dover affrontare questioni "pratiche" di così grande importanza senza un valido e chiaro supporto normativo. Attendo fiducioso; ed assieme a me - credo - anche molti altri.
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