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Elezioni Provincia di Pesaro e Urbino

Vademecum per il voto

urna elettorale

06/06/09

Nel sito della Prefettura di Pesaro e Urbino (www.prefettura.it/pesarourbino) è stato  pubblicato un utile vademecum che vi riportiamo qui di seguito per rendere più agevole l’operazione di voto.
 
QUANDO SI VOTA
 
Sabato 6 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 22.00, e domenica 7 giugno, dalle ore 7.00 alle ore 22.00, si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei 72 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del presidente del consiglio provinciale e dei sindaci e dei consigli di 56 comuni. Lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo inizierà a partire dalle ore 22.00 di domenica 7 giugno, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti; lo scrutinio dei voti per le consultazioni amministrative avrà inizio alle ore 14.00 di lunedì 8 giugno, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e poi, a seguire, quelle comunali. In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l'elezione del presidente della provincia e dei sindaci - che si svolgerà contemporaneamente alla consultazione referendaria - si voterà domenica 21 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 22 giugno, dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Le operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa giornata di lunedì, al termine delle votazioni e dell'accertamento del numero dei votanti, procedendosi prima alle operazioni di scrutinio delle schede referendarie e successivamente , senza interruzione, a quelle per l'elezione dei presidenti delle province e/o dei sindaci.
 
 
COME SI VOTA
 
ELEZIONI EUROPEE(scheda rossa)
 
L'elettore, all'atto della votazione, riceverà un'unica scheda, di colore rosso per l'Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio). Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. I voti di preferenza - nel numero massimo di tre - si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Non è ammessa l'espressione del voto di preferenza con indicazioni numeriche.
 
ELEZIONI PROVINCIALI (SCHEDA GIALLA)
 
Ciascun elettore può votare: •per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla carica di presidente della provincia collegato; • per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia; • per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
 
Per le elezioni provinciali non è ammesso il "voto disgiunto", cioè il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di liste. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
 
 
ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI (SCHEDA AZZURRA)
 
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
 
L'elettore può votare: • per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato; • per un candidato a sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco; • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata; • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata(cd. "voto disgiunto").
 
L'elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, segnando, sull'apposita riga stampata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il nominativo(solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome , ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato preferito appartenente alla lista prescelta. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
 
ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI STATUTO (SCHEDA AZZURRA)
 
L'elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto: - tracciando un solo segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; - tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere; - tracciando un segno di voto sia sul contrassegno prescelto che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata.
 
In tutti i predetti casi, il voto si intenderà attribuito sia in favore del candidato alla carica di sindaco sia in favore della lista ad essa collegata. L'elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, segnando sull'apposita riga stampata sulla scheda il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato preferito appartenente alla lista compresa nel medesimo riquadro, senza dover apporre alcun altro segno di voto sul relativo contrassegno. In tal modo, il voto si intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere comunale, anche alla lista cui il candidato medesimo appartiene nonché al candidato alla carica di sindaco collegato con la lista stessa.
 

Redazione Fanoinforma


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