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  Fanoinforma il giornale di Fano Pesaro e Urbino lunedì 20 maggio 2013 | 12 ° fano fano
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Politica

CONTRATTI DI LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA

00/00/00 00:00 Il Servizio Politiche sociali informa la cittadinanza che, ai sensi della Legge
n. 431 del 09/12/1998 art. 2, comma 3, chi ha un appartamento da affittare o un
contratto di locazione in scadenza, ha la possibilità di stipulare un contratto
di locazione abitativa agevolata che offre opportunità di risparmio fiscale e
vantaggi di ordine economico, sia per i locatori che per i conduttori di case di
civile abitazione.
Rispetto ai contratti di locazione abitativa a canone libero, quelli agevolati
(denominati anche contratti concordati, convenzionati o controllati) hanno le
seguenti caratteristiche:
 durata: minimo cinque anni (3 anni + 2 di rinnovo automatico);
 canone: da determinarsi sulla base di appositi indici individuati nell'accordo,
depositato in data 31/05/2004 presso il Comune di Fano, sottoscritto dai
sindacati della Proprietà Edilizia Uppi e Union Casa e dai sindacati Inquilini
Sunia, Sicet, Uniat e Assocasa, in riferimento alle sette zone invi individuate,
tenuto conto delle caratteristiche dell'alloggio;
 agevolazioni fiscali:
 - per il proprietario: 
  - abbattimento, ai fini IRPEF, del 40,5% del  canone di locazione;
  - riduzione del 30% della base imponibile per l'applicazione dell'imposta
proporzionale di registro;
  - aliquota ICI prevista al 2 per mille a condizione che  l'inquilino abbia la
residenza anagrafica nell'immobile locato;
  - le nuove norme introdotte dalla Legge Finanziaria 2005 ai fini della lotta
contro gli affitti non dichiarati (artt. 341 e segg. L. 30/12/2004 n. 311) non
trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione a canone agevolato.
 -  per l'inquilino per il quale l'immobile preso in affitto costituisce
abitazione principale:
  - detrazioni sul reddito imponibile  pari a:
       € 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
       € 247,90 se il reddito complessivo è superiore e € 15.493,71 ma non           
  superiore a € 30.987,41 (art. 16 TUIR);
  - riduzione del 30% della base imponibile per l'applicazione dell'imposta
proporzionale di registro;
Per ogni informazione è possibile rivolgersi agli uffici Servizi Sociali
Segreteria di Settore del Comune di Fano (tel. 0721/801672  - 820487  fax
0721/804005) o cliccare sul sito www.comune.fano.ps.it.

La redazione


commentiNumero commenti (2) Bookmark and Share stampaPDF segnalasegnala



Commenti su Fanoinforma.it
  • 21/05/11 Da: Giulia Piazza - volevamo affittare una casa ad un amico per una cifra veramente bassa.
    Tale cifra è così bassa che risulta addirittura al di sotto del valore minimo consentito della fascia di appartenenza per il calcolo del canone agevolato.
    Non è quindi possibile stipulare un canone agevolato a tali condizioni?
    Dobbiamo quindi per forza aumentare l'affitto per poter rientrare nella fascia dell'accordo locale e poter quindi stipulare l'affitto agevolato?
  • 21/12/10 Da: marino fossati - NATURALMENTE la riduzione del 30% della base imponibile per l'imposta di Registro per chi è sotto il minimo dei 67 € và a farsi .......! Come logico i piccoli devono pagare di più!
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