Pesaro (PU) – Certidicare di non essere affetti da malattie mentali o da vizi che diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere” è la nuova certificazione necessaria per i detentori di armi prevista che la dovranno presentare entro il 5 maggio.
La recente evoluzione normativa in materia di armi, ha introdotto questa novità in tema di controlli e di sicurezza. L’importante scadenza per i detentori di armi, che riguarderà, solo nella nostra provincia, alcune migliaia di persone.
Il decreto legislativo 121 del 29.9.2013, prevede infatti che “tutti i detentori di armi – ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto il rilascio/rinnovo di un titolo di polizia in materia di armi in data successiva al 5 novembre 2007 – sono tenuti a produrre, entro il 5 maggio 2015, un certificato rilasciato dal medico provinciale, o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non e’ affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacita’ di intendere e di volere, ai sensi dell’art. 35 del r.d. 18 giugno 1931, nr. 773”.,
Coloro che intendano richiedere la certificazione, rilasciata dall’Asur o da altro medico per ciò abilitato, potranno recarsi nelle sedi dei distretti sanitari di Pesaro, Fano e Urbino (sia nelle sedi principale che in quelle periferiche) muniti di:
– documento di identita’ valido;
– certificato anamnestico del medico curante;
– marca da bollo da euro 16.
Nel caso in cui entro la data di cui sopra, il detentore di armi non provveda a quanto imposto dalla legge, verrà diffidato dall’ufficio di pubblica sicurezza competente (Questura o commissariati) a produrre la stessa certificazione entro 30 giorni. In caso di reiterata inadempienza la Questura invierà alla Prefettura una propoosta di emissione di un provvedimento di divieto di detenzione di armi.
Gli uffici competenti a ricevere la certificazione medica sono:
• la Questura, per il territorio del Comune di Pesaro;
• i commissariati di p.s. di Fano e Urbino per i rispettivi comuni;
• i comandi stazione dell’arma dei Carabinieri per i restanti territori di competenza.