Fano (PU) – L’Amministrazione Comunale è provvisoriamente chiamata a provvedere ad un esborso di circa euro 843.000,00 per il lodo intentato dalla ditta Serafini Costruzioni srl. Infatti la Corte d’Appello di Ancona ha respinto la richiesta di sospensiva sull’esecutività del giudizio d’appello sul lodo definitivamente pronunciato nel 2013 (con cui si conferma il risarcimento ma con una riduzione dello stesso in quanto si è riconosciuto un concorso di colpa della ditta pari al 20%) nonostante il ricorso pendente in Cassazione.
Il Comune, in subordine, aveva avanzato motivata richiesta di pagare sì quanto stabilito nei confronti della ditta ma soltanto a fronte del rilascio di apposita garanzia fidejussoria. Purtroppo la Corte, sorprendentemente, ha respinto anche tale richiesta. La vicenda urbanistica (iniziata nel 2003 e conclusa nel 2008) è relativa ad una zona edificabile presso la zona industriale di Bellocchi adiacente all’uscita della superstrada. Il risarcimento ammonta a circa 586mila euro in quanto circa 256mila euro costituiscono il rimborso dovuto alla ditta per oneri urbanistici e tributari impropriamente versati al Comune di Fano per il terreno dichiarato successivamente inedificabile da parte di ANAS.
“Il risarcimento inizialmente richiesto dalla ditta – si legge in una nota – era di poco superiore ai 7 milioni di euro e quindi non possiamo che esprimere, anzitutto, piena soddisfazione per l’azione svolta dalla difesa dell’ente. Nel contempo – prosegue il Comune – appare anche doveroso ricordare che ANAS, in sede di adeguamento del PRG al PPAR del 1998, non ha formulato osservazioni sulla prevista edificabilità di tale terreno; nel 2006 poi ha richiesto solo una zona di rispetto di 20 metri; infine, nel 2008, ha ritenuto l’area del tutto inedificabile, in quanto ricompresa in uno svincolo, elevando le sanzioni del caso a carico della ditta; sanzioni confermate presso il Giudice di Pace (euro 148 di multa oltre al ripristino dello stato dei luoghi). Anas non poteva essere parte del lodo in quanto tale procedura riguarda solo le parti contrattuali che hanno sottoscritto la convenzione di lottizzazione e precisamente il Comune di Fano e la ditta Serafini Costruzioni srl. Non si può, altresì, non prendere atto di come la sentenza del Giudice di Pace non sia stata impugnata dalla ditta la quale, invece, ha subito attivato il contenzioso esclusivamente nei confronti del Comune di Fano. E’ utile sottolineare che l’amministrazione comunale ha confidato, nell’iter urbanistico di propria competenza, delle posizioni assunte nel 1998 e nel 2006 da parte di ANAS, tenuto conto anche di un’ordinanza del TAR Marche 2006 che riteneva modificabile il progetto iniziale per renderlo conforme alle prescrizioni ANAS afferenti la zone di rispetto (dunque il TAR non considerava l’area soggetta ad un vincolo assoluto di inedificabilità).Fermo quanto sopra – conclude la nota – ed auspicando la favorevole soluzione della controversia presso la Cassazione si provvederà, in ogni sede e nei confronti di chiunque, a garantire gli interessi del Comune di Fano”.