Roma – L’aula della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge ‘Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime’. I sì sono stati 237, nessun no e nessun astenuto. Il provvedimento all’articolo 1 prevede, tra l’altro, che “chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo”. E ancora: “Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro. Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici”.
Dunque ergastolo per chi uccide una donna in quanto donna. È il cuore della nuova legge, che riconosce come movente di reato ogni forma di dominio, controllo o possesso sulla vittima, inclusi i casi in cui il gesto nasce dal rifiuto di una relazione o dalla volontà di limitarne la libertà personale. Il passaggio recepisce i principi della Convenzione di Istanbul e si allinea alle normative già esistenti in alcuni Paesi europei come Cipro, Malta, Croazia e Belgio.
Il testo interviene anche sugli strumenti di prevenzione e indagine: le misure del Codice rosso escono dal limite dei 45 giorni per le intercettazioni e il braccialetto elettronico raddoppia la sua “distanza di sicurezza”, attivandosi già a un chilometro.
Capitolo importante anche quello della giustizia penale. Per i condannati per femminicidio, i benefici carcerari verranno concessi solo dopo una valutazione accurata della condotta, basata su un’osservazione di almeno un anno da parte di professionisti. Per i minori responsabili di tali reati, la durata dei permessi premio viene ridotta. E in caso di modifiche alle misure cautelari, non solo la vittima ma anche i suoi familiari verranno informati dal giudice: un’attenzione in più per chi resta esposto al rischio. Sul fronte dei diritti civili, si registrano altre novità: le ragazze dai 14 anni in su potranno rivolgersi ai centri antiviolenza senza l’autorizzazione dei genitori e il patrocinio a spese dello Stato viene garantito anche a chi ha subito un tentato femminicidio, persino in deroga ai limiti di reddito. La legge dedica un intero pacchetto di interventi, quindici in totale, agli orfani di femminicidio. Arriva un registro nazionale per monitorarne le condizioni, si semplifica l’accesso ai fondi economici e sanitari e si istituisce un supporto psicologico strutturato. Previsto anche il diritto alla deindicizzazione, per proteggere la privacy dei minori, e una formazione specifica per chi lavora al loro fianco. Le stesse tutele si estendono ai figli di donne sopravvissute a tentativi di femminicidio, ma incapaci di occuparsi dei bambini per i traumi subiti. Sul fronte giudiziario e sanitario arrivano percorsi formativi obbligatori sulla violenza di genere. Nei tribunali, il giudice dovrà impedire domande che possano ledere dignità e decoro della vittima, per evitare quella “seconda violenza” che troppo spesso avviene nelle aule di giustizia.