Mercatini al Centro Commerciale Auchan, Fano 5 Stelle interroga il sindaco
- 7 Marzo 2016
Fano (PU) – In vista delle imminenti festività pasquali e dopo alcune segnalazioni, i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Hadar Omiccioli, Marta Ruggeri e Roberta Ansuini hanno interrogato il sindaco di Fano Massimo Seri in merito ai mercatini collocati all’interno del centro commerciale Auchan. Ecco il testo dell’interrogazione:
premesso che:
● con delibera della Giunta Comunale n. 517 del 03.12.2015 è stato concesso il patrocinio del Comune alla società “Gallerie Commerciali Italia S.p.a. a socio unico” in relazione allo svolgimento del Mercato Natalizio Artigianale giornaliero all’interno della galleria del Centro Commerciale Auchan Fano, in via Einaudi n. 30, dal 30.11.2015 al 06.01.2016 (con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre 2015 e 01 gennaio 2016) dalle ore 09:00 alle ore 21:30;
● con atto n. 3241 del 04.12.2015 il dirigente Dott. Gabriele Fossi ha autorizzato la Sig.ra Gioia Pasqualina, in qualità di legale rappresentante della società “Gallerie Commerciali Italia a socio unico S.p.a.” ad organizzare e gestire il Mercato Natalizio Artigianale presso la galleria del Centro Commerciale Auchan Fano, in via Einaudi n. 30, dal 30.11.2015 al 06.01.2016 (con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre 2015 e 01 gennaio 2016);
● il suddetto mercato natalizio risulterebbe essersi effettivamente tenuto presso l’area privata di proprietà ad uso pubblico del suddetto Centro Commerciale nei giorni sopra indicati, e pertanto risulterebbe iniziato quattro giorni prima della relativa autorizzazione dirigenziale, come si evince anche dagli esposti presentati da un cittadino, in data 01.12.2015 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro, ed in data 02.12.2015 al Comando di Polizia Municipale di Fano;
considerato che:
● la Legge Regionale n. 27 del 10.11.2009 (Testo Unico in materia di commercio), all’art. 33, primo comma, lettera b), qualifica come “aree pubbliche”, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella legge, “le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico”;
● la stessa L.R. 27/2009 prevede che i mercati straordinari, di cui all’art. 33, primo comma, lettera g), possono svolgersi per un periodo di tempo “non superiore ai 30 giorni nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari”;
● il Regolamento del Comune di Fano in vigore per la disciplina del commercio su aree pubbliche, adottato ai sensi dell’art. 35 della suddetta Legge Regionale, all’art. 6 disciplina i mercati straordinari, che possono essere effettuati in occasioni di eventi particolari, per una durata di non oltre 30 giorni, con modalità di organizzazione, svolgimento e di rilascio delle relative autorizzazioni temporanee “disposte di volta in volta con provvedimento del Responsabile del servizio competente nel rispetto delle norme sul procedimento e dei criteri adottati dalla Giunta Comunale”;
● che l’attività amministrativa deve sempre ispirarsi a principi di equità, imparzialità e non discriminazione;
interrogano il Sindaco per sapere:
• se risulta che l’evento sia stato tenuto in conformità alle formalità ed ai requisiti previsti per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche dall’art 38 e segg. L.R. 27/2009 (autorizzazione temporanea richiesta nelle previste formalità indicate dalla suddetta L.R., verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie, verifica delle abilitazioni dei partecipanti all’esercizio dell’attività, presentazione della S.C.I.A. ecc.);
• se non ritiene che il suddetto mercato natalizio si sia tenuto in violazione delle disposizioni della L.R. n. 27/2009 e dell’art. 6 del Regolamento Comunale in vigore per la disciplina del commercio su aree pubbliche, quantomeno riguardo al fatto che “per tabulas” risulta iniziato senza la relativa autorizzazione, oltre che per la durata dell’evento stesso, in quanto superiore ai 30 giorni previsti dal regolamento comunale;
• se sono stati presi provvedimenti, o si intendono prendere, in relazione alle violazioni sopra esposte, ovvero in seguito alla segnalazione presentata da un cittadino in data 02.12.2015 presso il Comando di Polizia Municipale di Fano;
• se non ritiene che il Comune, quale soggetto pubblico titolare della potestà autorizzatoria in materia di commercio in aree pubbliche (e tale mercatino si è svolto in area qualificata come pubblica ai sensi dell’art. 33, primo comma, lettera b, L.R. n. 27 del 10.11.2009), debba assicurarsi che la partecipazione degli operatori commerciali ai mercati, anche straordinari, sia sempre sottoposta a procedure trasparenti che garantiscano il rispetto dei principi di equità, imparzialità e non discriminazione, in particolare sulle modalità di assegnazione dei posteggi, e che pertanto le suddette autorizzazioni dovranno essere subordinate alla verifica della sussistenza di adeguate procedure di assegnazione dei posteggi che assicurino l’applicazione dei suddetti principi.